
Il 2024 si è aperto con la pubblicazione del decreto CER, volto a normalizzare l’adozione delle energie rinnovabili, non solo per i privati ma anche e soprattutto all’interno di comunità piuttosto estese. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza in collaborazione con il GSE chiariranno nei prossimi mesi le regole normative e le modalità di accesso ai fondi stanziati.
Ma quali sono le informazioni già a disposizione dei cittadini? Continua a leggere la guida completa dove troverai risposte alle tue domande, per non perdere l’occasione di accedere agli incentivi al momento dell’apertura delle richieste.
- Che cosa è una CER?
- Come si costituisce una CER?
- Chi può far parte di una CER?
- Quali tipologie di impianti possono far parte di una CER?
- Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
- Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
- A quanto ammonta il contributo ARERA per l’energia condivisa?
- Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
- Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
- E’ possibile cumulare la tariffa incentivante con altri contributi regionali/provinciali?
La CER è una Comunità Energetica Rinnovabile. In altre parole è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti messi a disposizione di tutti i soggetti associatisi alla comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia. L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro ecc. Questo significa dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
Chi può far parte di una CER?
Produttori, consumatori e autoconsumatori possono tutti essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile.
- Produttore di energia rinnovabile in qualità di soggetto che realizza un impianto fotovoltaico;
- Autoconsumatore che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
- Consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
È stata stanziata in primis una tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. In aggiunta di avrà un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
A quanto ammonta il corrispettivo ARERA per l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione di ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh). La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE https://areaclienti.gse.it.
Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo. Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’IVA non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Ecco un elenco delle principali:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Hai ancora qualche dubbio sulla direttiva CER? Ricorda che il nostro team è a tua disposizione per rispondere alle tue domande.
fonte: gse.it

